Che licenza servono per aprire una sala slot vlt? Questa è la domanda che il 90% delle persone ci pone quando ci contatta chiedendo informazioni per aprire una sala slot nella propria città. Iniziamo dicendo che le regole esatte per l'ottenimento di tutti I permessi necessary all'apertura variano da commune a commune però generalmente le richieste più comuni sono quelle che riguardano l'articolo 86 e 110 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, per iniziare è necessario rivolgersi al proprio commune o meglio nel commune in cui risiede il locale che si vuole utilizzare come sala slot, la richiesta può venire accettata o respinta e questo dipende essenzialmente dal commune stesso che la rilascia in base a determinati regolamenti che ne regolano il numero totale e la distribuzione, basilarmente servono I seguenti prerequisiti per potersi aggiudicare il nulla osta all'apertura e questi sono:
Lista di esempio dei documenti richiesti nel commune di Milano per l'apertura di una sala Slot Vlt.
L'autorizzazione comunale per l'apertura di una sala giochi è prevista dall'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.). Non è necessaria l'autorizzazione per sala giochi per la collocazione fino ad un massimo di n. 5 giochi presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande consente infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività: installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri, installazione di juke-box e installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di 5 apparecchi complessivi. L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., è comunque subordinata al nulla osta dell'amministrazione finanziaria (Monopoli di Stato) previsto dall'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 37 comma 2 della L. 23.12.2000 n. 388, nonché al nulla osta per la “messa in esercizio” e a quello di “distribuzione”.
TERMINE DEL PROCEDIMENTO:
30 giorni (qualora il locale sia già dotato di agibilità)
COSTI;
Nr. 2 marche da bollo da € 14,62.- (una per la richiesta e una per l'autorizzazione).
ULTERIORI ADEMPIMENTI:
All'interno della sala giochi devono essere esposti in modo visibile la tabella dei giochi proibiti e, se è presente il biliardo, anche la tabella dei prezzi, come previsto dall'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Il titolare ha l'obbligo di apporre direttamente sugli apparecchi, in originale, sia il nulla osta “per la messa in esercizio”, sia quello “di distribuzione” (rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in copia conforme).
Gli apparecchi e congegni installati non devono essere classificabili come gioco d'azzardo, cioè gli elementi di abilità o trattenimento devono essere preponderanti rispetto all'elemento aleatorio. Dal 1° maggio 2004 non è più consentito mantenere in funzione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. b) (cosidetti videopoker). Dalla predetta data, gli apparecchi di gioco ammessi dall'art. 110 del T.U.L.P.S. sono esclusivamente quelli previsti dal comma 6 e
dal comma 7, lettere a) e c), del medesimo articolo.
La “slot-machine” rientra tra i giochi d'azzardo, perché in essa l'alea è assoluta, essendo le combinazioni immesse totalmente al caso e, cioè, al codice di funzionamento dell'apparecchio, ignoto al giocatore (vd. Cass. Pen., Sez. III, 14 marzo 1997, n. 769).
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